Statuto dell'Associazione
Estratto dello Statuto dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Lariano - ETS, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Indice degli articoli
- Art. 1 — Costituzione
- Art. 2 — Sede
- Art. 3 — Durata
- Art. 4 — Oggetto e finalità
- Art. 5 — Associati
- Art. 6 — Diritti e doveri degli associati
- Art. 7 — Perdita della qualità di associato
- Art. 8 — Organi dell'Associazione
- Art. 9 — Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
- Art. 10 — Convocazione dell'Assemblea degli Associati
- Art. 11 — Validità dell'Assemblea
- Art. 12 — Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 13 — Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
- Art. 14 — Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 15 — Il Presidente
- Art. 16 — Il Segretario ed il Tesoriere
- Art. 17 — Organo di Controllo
- Art. 18 — Libri sociali
- Art. 19 — Risorse economiche
- Art. 20 — Esercizio finanziario
- Art. 21 — Bilancio
- Art. 22 — Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
- Art. 23 — Disposizioni generali
Art. 1 — Costituzione
È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata «Associazione Commercianti e Artigiani di Lariano - ETS», disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e successive modifiche, nonché dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
Art. 2 — Sede
L'Associazione ha sede legale in Via Aniene 9/B, 00076 Lariano (RM). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
Art. 3 — Durata
L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.
Art. 4 — Oggetto e finalità
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di promuovere e tutelare le attività commerciali, artigianali e dei liberi professionisti del territorio di Lariano, organizzare iniziative culturali e sociali, e fornire formazione e supporto agli associati.
Art. 5 — Associati
Possono diventare associati tutte le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Sono previste le categorie di soci ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 6 — Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali, di usufruire dei servizi dell'Associazione. Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti interni e a versare regolarmente la quota associativa.
Art. 7 — Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per: dimissioni volontarie, mancato pagamento della quota associativa, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, gravi inadempienze deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 — Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo (ove previsto dalla legge).
Art. 9 — Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 10 — Convocazione dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta. La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via email) con preavviso di almeno 8 giorni.
Art. 11 — Validità dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti.
Art. 12 — Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, comunque non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti tra gli associati. Resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 13 — Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta a trimestre, e ogniqualvolta lo richiedano almeno due consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Art. 14 — Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle delibere assembleari, predispone il bilancio, amministra il patrimonio, delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati, fissa l'importo della quota associativa annuale.
Art. 15 — Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Art. 16 — Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza. Il Tesoriere amministra le risorse economiche dell'Associazione, tiene i registri contabili e predispone il bilancio.
Art. 17 — Organo di Controllo
L'Organo di Controllo è nominato, ove previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Art. 18 — Libri sociali
L'Associazione tiene i seguenti libri sociali: libro degli associati, libro delle adunanze dell'Assemblea, libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. I libri sono tenuti dal Consiglio Direttivo e accessibili agli associati.
Art. 19 — Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, proventi da attività di raccolta fondi e di interesse generale.
Art. 20 — Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 — Bilancio
Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa, ove ammesso dalla legge) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio è depositato presso il RUNTS.
Art. 22 — Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotti gli oneri, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.
Art. 23 — Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e, in subordine, le norme del Codice Civile.